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LEND sull'articolo 25 del decreto legislativo del 17 ottobre 2005
Per la difesa di una
pluralità di lingue nella nostra scuola
LEND
oppone un fermo rifiuto al comma 2, articolo 25 del decreto
attuativo che così recita:
"Al
fine di offrire agli studenti l’opportunità di conseguire un
livello di apprendimento della lingua inglese analogo a
quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola
secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano
richiesta, di
utilizzare, per l’apprendimento della
predetta lingua, anche
il monte ore dedicato
alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta
è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo
grado e si intende confermata per l’intero corso della
scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del
secondo ciclo di istruzione e formazione".
Si tratta di un attacco di inaudita gravità alla pluralità
delle lingue nel nostro paese.
Il decreto relega, di fatto, le seconde lingue comunitarie "
all’ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi”, le
sminuisce a possibilità opzionale, le condanna a sparire per
lasciare posto a classi monolingue di inglese!
Francese, spagnolo, tedesco vengono sacrificate in nome
delle tre “i” del contratto che questo governo ha stipulato
nella precedente campagna elettorale.
Si
abbandona così uno degli obiettivi formativi dei
sistemi scolastici europei:
la conoscenza di due lingue comunitarie, oltre alla lingua
madre.
Si
ignorano
i
documenti del Consiglio d’Europa e si disattendono le intese
di politica linguistica raggiunte con la Commissione Europea.
Si rigettano gli obiettivi strategici concordati nel 2002 a
Lisbona e sottoscritti anche dal nostro paese.
Si spazzano via con un decreto le esperienze maturate in
questi anni nella sperimentazione
del bilinguismo.
Ancora una volta si propone, imponendola, una scelta di non
ritorno con gravi conseguenze quantitative e
qualitative: l'opzione linguistica compiuta nel primo anno
della scuola secondaria di 1° grado condizionerà
inevitabilmente l’intero corso di studi.
lend
esprime
un fermo rifiuto ad un'operazione linguistica che ha come
assunto l'impostazione e visione utilitaristica
nell'apprendimento delle lingue e che tradisce scarsa
attenzione e rispetto per il portato educativo del
concetto di
competenza plurilingue
e pluriculturale.
lend
ribadisce pertanto una ferma opposizione ad un
decreto sostenuto e anticipato da una serie di rovinosi
interventi già in atto nella scuola di base.
lend
invita tutti i gruppi locali ad attivarsi per esternare la propria ferma
opposizione a decreti attuativi della legge 53 destinati a
provocare un generale impoverimento linguistico e culturale
della scuola pubblica italiana, impoverimento inaccettabile
per un paese europeo.
lend
interverrà presso tutte le sedi istituzionali a sostegno e a
difesa di politiche plurilingui e pluriculturali nel nostro
paese.
Decreto legislativo 17
ottobre 2005
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Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53.
Articolo 25
(Insegnamento
dell’inglese, della seconda lingua comunitaria e della
tecnologia)
1. Al fine
di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua
comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo,
con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:
a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto
legislativo 10 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i
livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo
grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata
nell’ allegato D al medesimo decreto;
b) l’orario annuale obbligatorio di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto
legislativo 10 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate
all’insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all’insegnamento della tecnologia;
conseguentemente, l’orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli
studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero
di ore;
c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per
l’inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento
per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo
grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell’allegato E al presente decreto.
2. Al fine di offrire agli studenti l’opportunità di conseguire un livello di apprendimento
della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola
secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per
l’apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua
comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado
e si intende confermata per l’intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche
per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in
uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per
gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l’allegato D-bis al presente
decreto.
3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi
dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell’ambito delle attività ed
insegnamenti facoltativi.
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