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Accademia della Crucca

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LEND sull'articolo 25 del decreto legislativo del 17 ottobre 2005

Per la difesa di una pluralità di lingue nella nostra scuola

LEND oppone un fermo rifiuto al comma 2, articolo 25 del decreto attuativo che così recita:

 

"Al fine di offrire agli studenti l’opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l’apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l’intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione".

 

Si tratta di un attacco di inaudita gravità alla pluralità delle lingue nel nostro paese.

Il decreto relega, di fatto, le seconde lingue comunitarie " all’ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi”, le sminuisce a possibilità opzionale, le condanna a sparire per lasciare posto a classi monolingue di inglese!  

Francese, spagnolo, tedesco vengono sacrificate in nome delle  tre “i” del contratto che questo governo ha stipulato nella precedente campagna elettorale.

Si abbandona così uno degli obiettivi formativi dei sistemi scolastici europei: la conoscenza di due lingue comunitarie, oltre alla lingua madre.  

Si ignorano i documenti del Consiglio d’Europa e si disattendono le intese di politica linguistica raggiunte con la Commissione Europea.

Si rigettano gli obiettivi strategici concordati nel 2002 a Lisbona e sottoscritti anche dal nostro paese.

Si spazzano via con un decreto le esperienze maturate in questi anni nella sperimentazione

del bilinguismo.

Ancora una volta si propone, imponendola, una scelta di non ritorno con gravi conseguenze quantitative e qualitative: l'opzione linguistica compiuta nel primo anno della scuola secondaria di 1° grado condizionerà inevitabilmente l’intero corso di studi.

 

lend esprime un fermo rifiuto ad un'operazione linguistica che ha come assunto l'impostazione e visione utilitaristica nell'apprendimento delle lingue e che tradisce scarsa attenzione e rispetto per il portato educativo del concetto di competenza plurilingue e pluriculturale.

 

lend ribadisce pertanto una ferma opposizione ad un decreto  sostenuto e anticipato da una serie di rovinosi interventi già in atto nella scuola di base.

lend invita tutti i gruppi locali ad attivarsi per esternare la propria ferma opposizione a decreti attuativi della legge 53 destinati a provocare un generale impoverimento linguistico e culturale della scuola pubblica italiana, impoverimento inaccettabile per un paese europeo.

lend interverrà presso tutte le sedi istituzionali a sostegno e a difesa di politiche plurilingui e pluriculturali nel nostro paese.  

 

Decreto legislativo 17 ottobre 2005

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Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53.

Articolo 25
(Insegnamento dell’inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia)

1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:
a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell’ allegato D al medesimo decreto;
b) l’orario annuale obbligatorio di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all’insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all’insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l’orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;
c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l’inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell’allegato E al presente decreto.

2. Al fine di offrire agli studenti l’opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l’apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l’intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l’allegato D-bis al presente decreto.

3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell’ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.

 

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